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Comprare un falso: la sanzione è di 300 euro, non di 100

Quanto rischia chi compra un prodotto contraffatto in Italia?

Una sanzione amministrativa da 300 a 7 000 euro, oltre alla confisca del bene. Il minimo è passato da 100 a 300 euro l'11 gennaio 2024 con l'art. 51 della legge 206/2023, e la maggior parte delle fonti italiane, compreso il sito dell'Agenzia delle Dogane, riporta ancora l'importo superato. Con il pagamento in misura ridotta previsto dalla L. 689/1981 si arriva in pratica a circa 600 euro. Il punto essenziale è però un altro: le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza 22225 del 2012, hanno escluso la ricettazione e l'incauto acquisto per l'acquirente finale che compra per uso personale. Si tratta di un illecito amministrativo, quindi senza casellario giudiziale. Chi rivende, invece, perde questa qualifica.

Updated 18 August 2026

L'importo corretto, e perché quasi tutti sbagliano

L'art. 51 comma 1 lettera a) della legge 27 dicembre 2023 n. 206 ha sostituito la parola « 100 » con « 300 » ai commi 7 e 7-bis del D.L. 35/2005. La modifica è in vigore dall'11 gennaio 2024.

Le fonti anteriori a quella data erano corrette al momento della pubblicazione e sono semplicemente superate. Il problema è che molte non sono state aggiornate, comprese fonti istituzionali: la pagina dell'Agenzia delle Dogane dedicata agli acquisti su internet riporta tuttora « da 100 euro fino a 7.000 euro ». Anche una fonte ufficiale può essere obsoleta.

L'importo effettivamente pagato è di norma diverso dal minimo edittale. L'art. 16 della L. 689/1981 consente il pagamento in misura ridotta, pari al doppio del minimo o a un terzo del massimo se più favorevole, il che porta a circa 600 euro. È l'importo che ricorre nelle cronache.

Una precisazione sulle soglie: la stessa legge del 2023 ha inoltre destinato integralmente all'ente locale i proventi delle sanzioni irrogate dalla polizia locale, mentre prima erano ripartiti con lo Stato.

Idea diffusa

Chi compra un falso in Italia rischia una multa a partire da 100 euro.

In realtà

Il minimo è di 300 euro dall'11 gennaio 2024, per effetto dell'art. 51 della legge 206/2023. Molte fonti italiane, comprese quelle istituzionali, riportano ancora l'importo precedente. Con il pagamento in misura ridotta si arriva in pratica a circa 600 euro.

Due illeciti distinti

La confusione nasce dal fatto che le norme sono due, e riguardano situazioni diverse.

Il comma 7 riguarda l'acquisto sul territorio: punisce chi acquista a qualsiasi titolo cose che, per la qualità, per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere violate le norme sull'origine e sulla proprietà industriale. La confisca amministrativa è disposta in ogni caso. Per un operatore commerciale la sanzione sale da 20 000 euro a un milione.

Il comma 7-bis riguarda invece l'introduzione negli spazi doganali di beni provenienti da paesi extra UE, e si applica solo se i beni sono pari o inferiori a venti pezzi oppure hanno un peso lordo pari o inferiore a cinque chili, e l'introduzione non è connessa ad attività commerciale. È la norma che riguarda gli acquisti online da paesi terzi.

In entrambi i casi il comma 7-ter pone le spese di custodia e distruzione a carico dell'acquirente.

Le due fattispecie

D.L. 35/2005, art. 1, come modificato dalla L. 206/2023.

SituazioneNormaSanzione
Acquisto sul territoriocomma 7300 a 7 000 €
Pacco extra UE in doganacomma 7-bis300 a 7 000 €
Operatore commercialecomma 720 000 € a 1 milione

Perché non è reato, e quando lo diventa

Le Sezioni Unite della Cassazione penale, con la sentenza 22225 dell'8 giugno 2012, hanno stabilito che l'acquirente finale ricade nell'illecito amministrativo e non nella ricettazione. Il principio applicato è quello di specialità dell'art. 9 della L. 689/1981: la norma speciale prevale. Per la stessa ragione è escluso anche l'incauto acquisto dell'art. 712 del codice penale.

Le condizioni sono però cumulative. Occorre la qualifica di acquirente finale, inteso come chi non partecipa in alcun modo alla catena di produzione o di distribuzione, e l'uso personale. Chi rivende perde entrambe, e il penale torna applicabile.

L'art. 474 del codice penale, che punisce l'introduzione nello Stato di prodotti con marchi contraffatti, richiede del resto il fine di trarne profitto. L'acquirente per uso personale non vi rientra.

La conseguenza pratica più utile è che una sanzione amministrativa non comporta iscrizione nel casellario giudiziale. È una differenza sostanziale rispetto a quanto molti temono.

Come difendersi

La procedura è quella ordinaria delle sanzioni amministrative. Ha trenta giorni per presentare scritti difensivi ai sensi dell'art. 18 della L. 689/1981, indirizzati all'autorità che ha accertato il fatto.

Successivamente può proporre opposizione davanti al Giudice di Pace entro trenta giorni, e in questa sede può stare in giudizio personalmente, senza avvocato, come previsto dall'art. 6 del D.Lgs 150/2011.

La confisca del bene, invece, è obbligatoria ai sensi dell'art. 20 della L. 689/1981: non è negoziabile, indipendentemente dall'esito sulla sanzione pecuniaria.

Un elemento utile alla difesa è la documentazione della buona fede: prezzo pagato, modalità di presentazione del prodotto da parte del venditore, e soprattutto le iniziative assunte per ottenere il rimborso non appena scoperto il problema. Chiedere il rimborso al venditore non la espone a nulla e depone a suo favore.

Domande frequenti

Quante persone vengono effettivamente sanzionate?

Non esistono statistiche ufficiali sul numero annuo di sanzioni irrogate agli acquirenti finali. La Guardia di Finanza pubblica dati sui sequestri, non sulla ripartizione delle contestazioni. Non è quindi possibile affermare che il rischio sia elevato o trascurabile su base numerica, e diffidi di chi lo fa.

La sanzione vale anche per gli acquisti online da paesi UE?

Il comma 7-bis riguarda espressamente i beni provenienti da paesi non appartenenti all'Unione europea introdotti negli spazi doganali. Per un acquisto intracomunitario non vi è passaggio doganale, e il regolamento 608/2013 non si applica ai movimenti interni all'Unione. Resta teoricamente il comma 7, il cui accertamento presuppone però un controllo che, per una consegna a domicilio, materialmente non avviene.

Segnalare il venditore mi espone?

No. L'illecito riguarda l'acquisto e la detenzione, non la denuncia di una pratica illecita. Segnalare un venditore che commercializza contraffazioni non costituisce di per sé un rischio per l'acquirente. Attenzione però alla veridicità: una segnalazione consapevolmente falsa è a sua volta sanzionabile.

Vale per tutti i prodotti?

Questa guida riguarda il diritto dei marchi e i beni di consumo. Alcune categorie ricadono in fattispecie autonome e più severe, indipendenti dal diritto dei marchi: farmaci contraffatti, sostanze dopanti e armi. La guida descrive lo stato del diritto alla data indicata e non sostituisce il parere di un avvocato sulla sua situazione.