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Pacco fermo in dogana: cosa comporta la sua risposta
La dogana ha fermato il mio pacco, cosa devo fare?
Rifletta prima di opporsi, perché la reazione più istintiva è quella che la espone di più. Il regolamento europeo 608/2013 prevede che, in caso di opposizione alla distruzione, il suo nome e indirizzo possano essere comunicati al titolare del marchio su sua richiesta. Senza opposizione, il silenzio vale come consenso alla distruzione dopo dieci giorni lavorativi e la pratica si chiude senza che la sua identità sia trasmessa per questa via. In entrambi i casi perde la merce. In Italia, a differenza di altri paesi, le spese di custodia e distruzione sono poste a carico dell'acquirente dal comma 7-ter.
Updated 18 August 2026
Cosa innesca la sua risposta
L'art. 26 paragrafo 8 del regolamento 608/2013 prevede che, quando il destinatario non ha consentito alla distruzione, le autorità doganali ne informino immediatamente il titolare del diritto e gli comunichino, su richiesta, il nome e l'indirizzo del destinatario.
L'opposizione è quindi precisamente ciò che trasforma una pratica anonima in una pratica nominativa. Senza opposizione il titolare non ottiene la sua identità per questo canale, e la vicenda si chiude con la distruzione della merce.
Questo non significa che convenga sempre tacere. Se ha ragioni fondate per ritenere il fermo infondato, ad esempio perché il prodotto è autentico e acquistato legalmente, l'opposizione è l'unico modo per farlo valere: obbliga il titolare del diritto ad avviare un procedimento entro dieci giorni lavorativi, altrimenti la merce viene svincolata. Ma vale la pena saperlo prima di decidere.
I termini, giorno per giorno
I termini si contano in giorni lavorativi, il che allunga la durata reale rispetto a quanto si immagina. La notifica le arriva entro un giorno lavorativo dalla sospensione dello svincolo o dal blocco.
Si apre poi una finestra di dieci giorni lavorativi per prendere posizione, ridotta a tre per le merci deperibili. Trascorso il termine senza risposta, l'art. 26 paragrafo 6 autorizza espressamente le autorità a ritenere che lei abbia acconsentito alla distruzione.
La quasi totalità degli ordini di un privato rientra nella categoria delle « piccole spedizioni », definita dall'art. 2 punto 19 come una spedizione contenente al massimo tre unità oppure di peso lordo inferiore a due chilogrammi. I due criteri sono alternativi, non cumulativi.
Attenzione a non confondere questa soglia con quella della sanzione italiana, che è diversa: il comma 7-bis si applica se i beni sono pari o inferiori a venti pezzi oppure hanno un peso lordo pari o inferiore a cinque chili, e l'introduzione non è connessa ad attività commerciale.
Due soglie da non confondere
La prima determina la procedura doganale semplificata, la seconda l'applicabilità della sanzione italiana all'acquirente.
| Norma | Soglia | Effetto |
|---|---|---|
| Reg. UE 608/2013, art. 2 p. 19 | 3 unità oppure meno di 2 kg | Procedura semplificata di distruzione |
| D.L. 35/2005, comma 7-bis | 20 pezzi oppure 5 kg | Sanzione da 300 a 7 000 euro |
L'eccezione per uso personale non la protegge
È l'idea sbagliata più diffusa. Il regolamento 608/2013 prevede effettivamente, all'art. 1 paragrafo 4, di non applicarsi alle merci prive di carattere commerciale contenute nei bagagli personali dei viaggiatori. Ma un pacco non è un bagaglio, né è trasportato da un viaggiatore.
L'amministrazione doganale tedesca arriva a precisare che perfino i bagagli personali spediti per posta anziché portati con sé perdono il beneficio di quel regime e ricadono sotto la disciplina delle spedizioni postali. A maggior ragione un pacco ordinato online.
In Italia una specificità aggrava il quadro: il comma 7-ter pone le spese di custodia e distruzione a carico dell'acquirente finale, e la distruzione deve avvenire entro trenta giorni dalla confisca. È una differenza rispetto al regime generale, in cui quelle spese gravano sul titolare del diritto.
Common belief
Ho ordinato un solo articolo per me, quindi è uso personale e la dogana lo lascerà passare.
In fact
L'eccezione per uso personale del regolamento 608/2013 riguarda soltanto le merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori. Non copre i pacchi ordinati online, qualunque sia la quantità. La distruzione, inoltre, non presuppone alcun accertamento di violazione: bastano il sospetto e il suo silenzio per dieci giorni lavorativi.
Frequently asked questions
Riceverò anche una sanzione?
È possibile, ed è una specificità italiana. Il comma 7-bis del D.L. 35/2005 prevede da 300 a 7 000 euro per chi introduce nel territorio beni extra UE che violano le norme sulla proprietà industriale, se i beni sono pari o inferiori a venti pezzi o cinque chili e non vi è attività commerciale. La sanzione è irrogata dall'ufficio dell'Agenzia delle Dogane competente. Non abbiamo però trovato fonti ufficiali che documentino con quale frequenza la sanzione venga effettivamente notificata al destinatario di un piccolo pacco, anziché limitarsi alla distruzione.
Chi paga la distruzione?
In Italia il comma 7-ter pone le spese di custodia e distruzione a carico dell'acquirente finale, o del vettore se questi non provvede. È una deroga rispetto all'art. 29 del regolamento europeo, che pone quei costi a carico del titolare del diritto nei confronti delle autorità doganali.
Posso recuperare il pacco se il prodotto è autentico?
È il caso che giustifica un'opposizione. Obbliga il titolare del diritto ad avviare un procedimento entro dieci giorni lavorativi, altrimenti la merce viene svincolata. Prepari le prove di acquisto e di provenienza prima di opporsi, e tenga presente che questa scelta comporta la comunicazione del suo nome e indirizzo al titolare del marchio.
Come contesto la sanzione?
Ha trenta giorni per presentare scritti difensivi ai sensi dell'art. 18 della L. 689/1981, e successivamente trenta giorni per proporre opposizione davanti al Giudice di Pace, dove può stare in giudizio personalmente. La confisca, invece, è obbligatoria ai sensi dell'art. 20 della stessa legge.