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Acquistare sui marketplace: cosa la tutela e cosa no

Che tutele ho acquistando su Vinted, Subito o eBay?

Dipende interamente da chi vende. Da un professionista ha quattordici giorni di recesso e due anni di garanzia legale. Da un privato non ha né l'uno né l'altra: le restano l'azione per vizi, con termini molto stretti, e soprattutto l'aliud pro alio, che nel caso di una contraffazione venduta come autentica apre dieci anni invece di uno. Quanto al rischio personale, la Cassazione a Sezioni Unite ha escluso che l'acquirente finale commetta un reato: rischia una sanzione amministrativa da 300 a 7.000 euro e la confisca della merce.

Updated 13 August 2026

La distinzione che decide tutto

Quasi tutte le tutele che i compratori credono di avere valgono solo nei confronti di un professionista. Il diritto di recesso di quattordici giorni, previsto dall'articolo 52 del Codice del Consumo, presuppone un venditore professionista. Lo stesso vale per la garanzia legale di conformità degli articoli 128 e seguenti.

Tra privati, su Vinted o su Subito, nessuna delle due si applica. È l'equivoco più diffuso, e le piattaforme non hanno particolare interesse a chiarirlo.

Una precisazione utile: la giurisprudenza riqualifica come professionista chi vende in modo abituale e organizzato. Chi effettua centinaia di vendite l'anno su una piattaforma può essere considerato tale, e allora le tutele rinascono.

Cosa ha davvero, a seconda di chi le vende

La domanda più importante prima di comprare: il venditore è un professionista o un privato?

DirittoDa un professionistaDa un privato
Recesso di 14 giorniNo
Garanzia legale (2 anni)No
Azione per viziSì, ma 8 giorni / 1 anno
Aliud pro alioSì, 10 anni
Annullamento per doloSì, 5 anni

Codice del Consumo (artt. 52, 59, 133, 135) e Codice Civile (artt. 1439, 1490, 1495, 2946).

L'argomento più potente e meno conosciuto: l'aliud pro alio

Chi acquista da un privato e scopre un difetto si scontra con termini durissimi. L'articolo 1495 del Codice Civile impone di denunciare il vizio entro otto giorni dalla scoperta, e l'azione si prescrive in un anno dalla consegna. Chi si accorge dopo quattordici mesi che l'orologio è falso sembra dunque decaduto.

Sembra soltanto. La giurisprudenza italiana distingue il vizio dall'aliud pro alio: quando il bene consegnato è radicalmente diverso da quello pattuito, privo delle qualità essenziali che lo identificano, non siamo di fronte a un difetto ma a un inadempimento contrattuale ordinario. Si applica allora l'articolo 1453, con la prescrizione decennale dell'articolo 2946, e senza alcun termine di denuncia.

Una contraffazione venduta come autentica è il caso di scuola dell'aliud pro alio: il bene non ha un difetto, non è la cosa promessa. Chi crede di essere decaduto dopo un anno dispone in realtà di dieci anni.

Resta poi l'annullamento per dolo, articolo 1439, quando il venditore sapeva di vendere un falso: cinque anni dalla scoperta del raggiro, ai sensi dell'articolo 1442. E la vendita consapevole di un falso come autentico integra la truffa dell'articolo 640 del Codice Penale, con querela da presentare entro tre mesi.

Garanzia legale: due anni, e un termine che non esiste più

Il decreto legislativo 170 del 2021 ha riscritto la garanzia legale con effetto dal 1° gennaio 2022. L'articolo 133 stabilisce che il venditore risponde dei difetti che si manifestano entro due anni dalla consegna, con prescrizione a ventisei mesi dalla consegna stessa.

Per i beni usati le parti possono ridurre questa durata, ma mai al di sotto di un anno. È un punto rilevante per l'orologeria e il lusso di seconda mano.

Il cambiamento più importante è però un altro, e quasi tutti i siti italiani continuano a pubblicarlo in modo errato: l'obbligo di denunciare il difetto entro due mesi dalla scoperta è stato soppresso. Non esiste più. Se legge da qualche parte che deve segnalare entro due mesi, quell'informazione è superata.

La presunzione di anteriorità è invece passata da sei mesi a un anno, ai sensi dell'articolo 135: entro quel termine si presume che il difetto esistesse già alla consegna, e tocca al venditore provare il contrario.

2 anni

di garanzia legale dalla consegna

Art. 133 Codice del Consumo, dal 1° gennaio 2022

1 anno

di presunzione: prova a carico del venditore

Art. 135 Codice del Consumo

0

giorni di denuncia obbligatoria: l'obbligo dei due mesi è stato abolito

D.lgs. 170/2021

Comprare un falso: cosa si rischia davvero in Italia

Qui l'Italia si distingue nettamente da Spagna e Germania, dove l'acquirente finale non è sanzionato. In Italia lo è, ma non penalmente.

Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza 22225 del 2012, hanno deciso un caso emblematico: un privato aveva ordinato dalla Cina un orologio a marchio Rolex contraffatto, intercettato dalla dogana. La Corte ha escluso sia la ricettazione dell'articolo 648 sia l'incauto acquisto dell'articolo 712. All'acquirente finale si applica esclusivamente l'illecito amministrativo.

Quell'illecito è previsto dall'articolo 1, comma 7, del decreto legge 35 del 2005. La sanzione va da 300 a 7.000 euro, con confisca della merce in ogni caso.

Attenzione a un dato che tutto il web italiano continua a sbagliare: il minimo era di 100 euro fino all'11 gennaio 2024, quando l'articolo 51 della legge 206 del 2023 lo ha portato a 300 euro. Le somme incassate dalla polizia locale sono ora interamente devolute all'ente locale, il che ha rafforzato i controlli su mercati e spiagge.

Per i piccoli quantitativi introdotti da paesi extra UE, non superiori a venti pezzi o cinque chili e non collegati ad attività commerciale, si applica il comma 7-bis con la stessa sanzione, irrogata dall'Agenzia delle Dogane. Le spese di custodia e distruzione sono a carico dell'acquirente.

Idea diffusa

Chi compra una contraffazione rischia una denuncia penale per ricettazione.

In realtà

No. Le Sezioni Unite della Cassazione, sentenza 22225 del 2012, hanno escluso sia la ricettazione sia l'incauto acquisto per l'acquirente finale. Si applica soltanto l'illecito amministrativo dell'art. 1 comma 7 del D.L. 35/2005: da 300 a 7.000 euro, più la confisca. Il minimo di 100 euro citato ovunque è superato dall'11 gennaio 2024.

A chi rivolgersi, nell'ordine giusto

Un chiarimento necessario: l'AGCM non risolve le controversie individuali. Sanziona le pratiche commerciali scorrette, con multe che possono arrivare a dieci milioni di euro, ma nell'interesse generale. Segnalare all'AGCM può far punire il venditore, non le farà riavere i suoi soldi.

Da non confondere con l'AGCOM, che dispone di ConciliaWeb ma solo per le telecomunicazioni: strumento inutile per un acquisto contraffatto, benché citato spesso a sproposito.

La mediazione civile non è obbligatoria per una compravendita ordinaria: l'articolo 5 del decreto legislativo 28 del 2010 elenca tassativamente le materie soggette a mediazione, e la vendita di beni di consumo non vi rientra.

Le vie realmente utili sono la conciliazione paritetica dell'articolo 141-ter del Codice del Consumo, volontaria salvo settori specifici, e soprattutto ECC-Net Italia per gli acquisti transfrontalieri nell'Unione, gratuito e con presa in carico entro tre giorni lavorativi.

Un'ultima informazione che quasi nessuno ha aggiornato: la piattaforma ODR europea è chiusa. Il regolamento (UE) 2024/3228 ha abrogato il regolamento 524/2013, con fine dei reclami il 20 marzo 2025 e abrogazione effettiva il 20 luglio 2025. Molti siti e molte condizioni generali rimandano ancora a una piattaforma che non esiste più.

Il percorso di un reclamo in Italia

  1. Reclamo scritto al venditore

    Con richiesta precisa. Conservi ogni scambio: sarà la base di tutto il resto.

  2. Conciliazione paritetica o organismo ADR

    Art. 141-ter Codice del Consumo. Volontaria, ma spesso rapida ed efficace.

  3. ECC-Net Italia se il venditore è in un altro paese UE

    Gratuito, presa in carico entro tre giorni lavorativi.

  4. Segnalazione all'AGCM

    Utile contro le pratiche scorrette, ma non le restituisce il denaro.

  5. Querela o via giudiziaria

    Querela entro tre mesi per la truffa; Giudice di Pace o Tribunale per il civile.

Domande frequenti

Ho quattordici giorni per ripensarci su Vinted?

Non se acquista da un privato. Il recesso dell'articolo 52 del Codice del Consumo riguarda i contratti conclusi con professionisti. Le piattaforme offrono tutele contrattuali proprie, con termini molto più brevi.

Devo ancora denunciare il difetto entro due mesi?

No. Quell'obbligo è stato soppresso dal D.lgs. 170/2021, in vigore dal 1° gennaio 2022, anche se moltissimi siti italiani continuano a citarlo.

Rischio il carcere se compro un falso?

No. Le Sezioni Unite della Cassazione, sentenza 22225 del 2012, hanno escluso ricettazione e incauto acquisto per l'acquirente finale. Rischia una sanzione amministrativa da 300 a 7.000 euro e la confisca della merce.

La sanzione minima non era di 100 euro?

Lo era fino all'11 gennaio 2024. L'articolo 51 della legge 206 del 2023 ha portato il minimo a 300 euro. La cifra di 100 euro circola ancora ovunque, ma è superata.

Ho scoperto la contraffazione dopo un anno: è troppo tardi?

Probabilmente no. Se il bene è radicalmente diverso da quello pattuito, si configura un aliud pro alio, con prescrizione decennale e senza termine di denuncia, invece dell'anno dell'articolo 1495. La qualificazione spetta però al giudice: si faccia assistere.